Alla Procura della
Repubblica di Venezia
Oggetto: querela contro
ignoti art. 336 e succ.CPP.
per i reati di associazione
a delinquere di stampo mafioso, tentato omicidio ed altro
Alla Procura della
Repubblica di Torino – richiesta riapertura indagini nel merito delle querele indirizzate al PM
dr.proc.Guariniello in data 22-9-2004 e successive da Paolo Dorigo, nato a
Venezia il 24-10-1959, residente a Mira in via Corridoni 4, all’epoca residente
a Spoleto, casa di reclusione, via Maiano.
Alla Procura della
Repubblica di Biella – richiesta riapertura indagini nel merito delle querele indirizzate al PM
dott.Soffio Rossella a far data dal 2002 da Paolo Dorigo, nato a Venezia il
24-10-1959, residente a Mira in via Corridoni 4, all’epoca residente a Spoleto,
casa di reclusione, via Maiano.
Alla Procura della
Repubblica di Novara – esposto denuncia
Alla Procura della
Repubblica di Spoleto – richiesta riapertura indagini nel merito delle querele indirizzate al PM
dr.Medoro a far data dal 2002 e successive da Paolo Dorigo, nato a Venezia il
24-10-1959, residente a Mira in via Corridoni 4, all’epoca residente a Biella,
viale dei Tigli 14, ma detenuto al carcere di Livorno.
Alla Procura Generale della
Repubblica di Venezia – richiesta riapertura indagini nel merito delle querele
alla Vs.procura indirizzate, indirizzate a far data dal giugno 2002 da Paolo
Dorigo, nato a Venezia il 24-10-1959, residente a Mira in via Corridoni 4,
all’epoca residente a Biella, viale dei Tigli 14.
Alla Procura Generale della
Repubblica di Livorno – richiesta riapertura indagini nel merito delle querele
alla Vs.procura indirizzate, indirizzate a far data dal 2002 da Paolo Dorigo,
nato a Venezia il 24-10-1959, residente a Mira in via Corridoni 4, all’epoca
residente a Biella, viale dei Tigli 14.
Alla Procura Generale della
Repubblica di Sulmona AQ – richiesta riapertura indagini nel merito delle
querele alla Vs.procura indirizzate, indirizzate a far data dal giugno 2002 da
Paolo Dorigo, nato a Venezia il 24-10-1959, residente a Mira in via Corridoni 4,
all’epoca residente a Biella, viale dei Tigli 14.
Per
conoscenza:
Alla Corte di Cassazione,
Presidente sezioni riunite
Al PM di Udine dr.Bianco,
Procura della Repubblica di Udine
Al PG di Trieste, Procura
Generale della Repubblica di Trieste
Al Presidente della
Repubblica, Quirinale ROMA
Al Ministro della Giustizia,
ROMA
Al Presidente del gruppo
parlamentare del Senato Sen.Russo Spena del PRC
Al Deputato On.Francesco
Caruso, Camera dei Deputati Roma
Il
sottoscritto Paolo Dorigo, nato a Venezia il 24-10-1959,
residente a Mira, via Corridoni 4, riservandosi
ulteriori comunicazioni aggiuntive alla presente,
residente all’epoca dei fatti
(che
originarono la fattispecie delittuosa complessa e permanente continuata nel
tempo mediante il vincolo di associazione a delinquere di stampo mafioso 416 bis
(“Gladio carceraria”), riduzione in schiavitù e sequestro di persona a scopo di
eversione dell’ordine repubblicano, ossia a far data dal 4 gennaio 1996, e
tornato a risiedere in via Corridoni 4 a Mira VE, dopo aver avuto trasferimenti
di residenza a Milano (1997), Biella (2001) e Spoleto (2003) nei rispettivi
carceri di via Camporgnago 40, Milano, (ove era ristretta anche la propria prima
moglie Alberta Biliato coniugatasi a Milano il 24-1-1991 in regime di
separazione dei beni, e divorziatasi consensualmente presso il tribunale di
Milano il 21-1-2004 dal sottoscritto),
in
viale dei Tigli 14 Biella, e via Maiano a Spoleto (PG),
operato presso l’ospedale CTO di Torino il 10-1-1996
di escarectomia e innesti al collo e mano sx con asportazione pelle dalla coscia
sinistra, e 125 punti di sutura, dopo breve permanenza in quel di Novara il
4-1-1996 nel locale ospedale civile,
in seguito ad ustioni dallo stesso cagionatesi per protestare contro una montatura giudiziaria e carceraria originata dalla Procura di Pordenone (dr.Fabbro), della Digos di Pordenone, e del “pentito” Angelo Dalla Longa con le sue delazioni e missive in quantità indirizzate in numerose carceri per infamare il sottoscritto e costruire le condizioni a che lo stesso confessasse reati non commessi come lo stesso aveva fatto cagionandone l’arresto,
dove fu anche per alcune ore in assenza di coscienza
e trattato con strani psicofarmaci sin dal suo arrivo, ed in tale occasione con
ogni certezza secondo il sottoscritto, innestato di strumenti atti a modificare
coscienza, intelletto, sapere e memoria della persona (“controllo mentale” tipo
MK Ultra) mediante trasmissioni bidirezionali permanenti di interferenza mentale
e violenza fisiologica e psichica permanente a distanza,
trattamento attuato anche in collaborazione con gli uffici (DAP e Università di Padova) relativi alla persona della dr.ssa psicologa che si recò presso il CTO di Torino alcuni giorni dopo l’operazione (tra il 18 e il 20 gennaio circa 1996) ad attivare questi strumenti mediante un telecomando manuale di cui non spiegò natura e motivazioni al sottoscritto, nel corso di una visita non dal sottoscritto richiesta, mentre era in detenzione presso il CTO stesso e prima di essere poi trasferito al reparto detenuti dell’Ospedale Molinette di Torino dove rimase sino al 5 febbraio, mentre poi il 6 successivo fece ritorno al carcere di Novara ma in altra sezione dove si trovavano solo alcuni dei compagni precedentemente conosciuti, nel frattempo anch’essi “declassificati”,
trattamento proseguito senza che il sottoscritto se ne avvedesse sino al maggio 2002 allorquando, in coincidenza con la discussione pubblica sulle nuove leggi sul “giusto processo” in ragione della sentenza 9.9.1998 della Commissione Europea per i Diritti dell’Uomo sul proprio caso penale del sottoscritto, non appellata dall’Italia e successivamente recepita sia dal Consiglio d’Europa sedente la CEDU, sia dal Parlamento con la modifica all’art.111 della Costituzione, e quindi oggetto di base motivazionale di successive modifiche al CPP ed alla stessa legge italiana in materia di revisione processuale (DDL 3-8-2007 del Ministero di Giustizia e capo del governo), allorquando dicevasi il sottoscritto iniziò a subire questo trattamento in una orrenda e dolorosissima esperienza trattamentale permanente di tipo complessivo, uditivo, psichico e fisiologico, da parte di persone assolutamente criminali nel loro obiettivo di cagionare la morte o malattia o suicidio e comunque l’impossibilità ad un corretto reinserimento professionale e sociale della persona nella società una volta ottenuta la scarcerazione, vicina giuridicamente e comunque ottenuta prima del termine della pena con ordinanza della Corte di appello di Bologna del 13-3-2006 che recepiva istanza di revisione di uno dei propri difensori avv.Trupiano Vittorio del foro di Napoli;
Sentenze e decisioni fatte proprie anche dalla Corte di Cassazione del 1.12.2006.
Trattamento descritto in innumerevoli denunce e pubblicazioni, diffuso dalla stampa, anche e dopo refertazione radiologica di primario radiologo ospedaliero italiano di cui sarà fornito originale firmato e nominativo alle A.G. che intenderanno adottare le necessarie misure per porre termine all’infame attentato permanente alla persona del sottoscritto, e per portare alla sbarra i colpevoli nessuno-a escluso-a, si trattasse anche di persone un tempo o fino al momento della notizia, care, al sottoscritto.
In Italia, il decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.211, recepisce la direttiva 2001/CE relativa all’applicazione della “buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico”. L’Art.3, relativo alla tutela del soggetto, impone che:
b) il soggetto che partecipa
alla sperimentazione, o il suo rappresentante legale se il soggetto non è in
grado di fornire il consenso informato, abbia avuto la possibilità, in un
colloquio preliminare con uno degli sperimentatori, di comprendere gli
obiettivi, i rischi e gli inconvenienti della sperimentazione, le condizioni in
cui sarà realizzata, e inoltre sia stato informato del suo diritto di ritirarsi
dalla sperimentazione in qualsiasi momento;
c) sia rispettato il diritto
all’integrità fisica e mentale dei soggetti e alla riservatezza, come pure alla
protezione dei dati che li riguardano secondo le modalità di cui alla legge 31
dicembre 1996, n.675;
e) il soggetto possa
rinunciare a partecipare alla sperimentazione clinica in qualsiasi momento senza
alcun pregiudizio, revocando il proprio consenso
informato;
f) il promotore della
sperimentazione provvede alla copertura assicurativa relativa al risarcimento
dei danni cagionati ai soggetti dall’attività di sperimentazione,
[…]
Inoltre (art.1 comma 5)
E’ fatto divieto di offrire elargire o richiedere incentivi o benefici finanziari per la partecipazione dei soggetti alla sperimentazione clinca, ad eccezione delle eventuali indennità per il volontario sano. […]
Il sottoscritto DORIGO PAOLO nato a VENEZIA il 24-10-1959
In nome della Costituzione della Repubblica Italiana (art.32) e della Dichiarazione di Helsinki
(WORLD MEDICAL
ASSOCIATION DECLARATION OF HELSINKI
Ethical
Principles for Medical Research Involving Human
Subjects
Adopted by the 18th
WMA General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964, and amended
by
the
29th WMA General
Assembly, Tokyo, Japan, October 1975
35th WMA General
Assembly, Venice, Italy, October 1983
41st WMA General
Assembly, Hong Kong, September 1989
48th WMA General
Assembly, Somerset West, Republic of South Africa, October
1996
and the 52nd WMA
General Assembly, Edinburgh, Scotland, October 2000
Note of
Clarification on Paragraph 29 added by the WMA General Assembly, Washington
2002
Note of
Clarification on Paragraph 30 added by the WMA General Assembly, Tokyo
2004)
dichiara di non aver dato alcun consenso a qualunque
utilizzo di qualsiasi genere della propria persona e movimenti neurologici,
pensieri, attenzioni, sapere intellettivo, esperenzialem ad alcuna loro
captazione e ad alcuna loro interferenza, tantomeno con
psicofarmaci;
dichiara con la presente di rifiutare la legittimità,
della eventualità precisata dal ddl 24/6/2003 n.211, laddove si ipotizza che una
persona possa essere oggetto di sperimentazioni pur non avendo la possibilità di
dare il proprio consenso informato;
dichiara solennemente di non aver mai dato ad alcuna
persona alcun permesso del genere.
...
Frima data luogo
Paolo Dorigo Venezia 26-9-2007
Timbro della cancelleria della Procura della
Repubblica di Venezia